Disposizioni a favore dei giovani e delle giovani coppie per il riuso del patrimonio immobiliare situato nei centri storici
Art. 1.
(Finalità)
1. Ai fini della riqualificazione e del recupero del patrimonio immobiliare privato dei centri storici, ubicati nei comuni di cui all’articolo 2, è disposta la concessione di agevolazioni a parziale ristoro delle spese sostenute dai giovani e dalle giovani coppie per la locazione o l’acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Art. 2.
(Individuazione dei comuni)
1. Ai fini della presente legge, i centri storici di cui all’articolo 1 sono quelli relativi ai comuni con popolazione compresa fra i 7.000 e i 100.000 abitanti, dotati di piano regolatore generale approvato e di strumenti urbanistici esecutivi per i centri storici.
Art. 3.
(Soggetti beneficiari)
1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge i soggetti:
a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di locazione o dalla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo;
b) celibi o nubili, separati legalmente o divorziati, vedovi con uno o più figli a carico;
c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio.
2. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) età compresa tra i diciotto e i trentadue anni;
b) non essere proprietari di altri immobili sul territorio nazionale;
c) non fruire di altre agevolazioni.
Art. 4.
(Bando comunale)
1. L’ufficio comunale competente ai sensi dello statuto e dei regolamenti interni comunali, con bando da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il numero di unità immobiliari disponibili e le modalità di accesso alle agevolazioni.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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 ilfiscoequo (23/11/2010 00:17:50) - Hai tagliato il vero art. 4 che è la specifica dell'agevolazione, lasciandola a quanto genericamente indicato all'art.1, ma per il nostro gioco penso possa andar bene e sia bastante per approvare, almeno noi, nel tempo record di dieci giorni questo ddl che la senatrice Allegrini non riesce neanche a far discutere in aula da quattro anni e mezzo.
 
italiadeivalori (25/11/2010 00:34:33) - mi piace moltissimo, approvo!!!!!!!
 
NoiSud (14/01/2011 18:27:09) -
 


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