Riforma della disciplina del divorzio
E' abolito l'istituto della separazione legale dei coniugi.
In caso di crisi matrimoniale, i coniugi, congiuntamente o disgiuntamente, possono proporre immediatamente il ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Entro tre mesi dal deposito di tale ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza d'innanzi a se, nell'ambito della quale tenta la conciliazione dei coniugi e, qualora tale tentativo fallisca, detta i provvedimenti urgenti inerenti l'affidamento dei figli e i rapporti patrimoniali della famiglia (in caso di ricorso congiunto, il presidente si uniformerà all'accordo dei coniugi, salvo che per i provvedimenti inerenti l'affidamento dei figli minori, qualora riterrà l'accordo pregiudizievole per la prole), e rinvierà la trattazione del processo di un anno.
Il provvedimento del presidente del Tribunale è reclamabile, entro quindici giorni, d'innanzi alla Corte di Appello.
All'udienza successiva (quindi, trascorso un anno dalla prima udienza), il presidente del Tribunale tenta nuovamente la conciliazione dei coniugi e, qualora anche questo tentativo fallisca, pronuncia immediatamente sentenza di scioglimento del matrimonio, dettando i provvedimenti (sempre di carattere provvisorio) inerenti l'affidamento dei figli e i rapporti patrimoniali della famiglia.
La sentenza di scioglimento del matrimonio è reclamabile, entro quindici giorni, d'innanzi alla Corte di Appello. Trascorsi i quindici giorni la sentenza diventerà definitiva è i coniugi riaquisteranno lo stato libero.
Entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio i coniugi - qualora non accettano i provvedimenti provvisori - possono proporre ricorso al Tribunale per la definizione dei rapporti patrimoniali della famiglia. Il procedimento che scaturisce da tale ricorso segue le vie ordinarie.
Lo scopo del progetto di legge è quello di rendere più celere la procedura per lo scioglimento del matrimonio, eliminando tutte quelle ritualità inutili che altro non fanno che allungare inesorabilmente i tempi per il divorzio e intasare i ruoli dei Tribunali civili italiani. Nel mio progetto, rimane sempre il doppio tentativo di conciliazione, cosi come la possibilità di ricorso congiunto. Il rinvio di un anno della trattazione del processo serve per consentire ai coniugi una pausa riflessione (che sarebbe, in teoria, la funzione che ha adesso la separazione personale dei coniugi; istituto, quest'ultimo che nel mio progetto viene eliminato e inglobato nella procedura di divorzio). Per quanto riguarda la determinazione dei provvedimenti inerenti l'affidamento dei figli e i rapporti patrimoniali della famiglia, nell'ambito della procedura di divorzio vengono determinati solo i provvedimenti urgenti e provvisori. Dopo la pronuncia del divorzio, i coniugi – qualora non accettano i provvedimenti provvisori – possono proporre ricorso per la determinazione dei provvedimenti definitivi. Quest'ultimo procedimento, autonomo e distinto da quello di divorzio, seguirà la vie ordinarie.
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Autore: avvtoti
Voti totali ricevuti: 14
Termine delle votazioni: 30/03/2012 08:27:48
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Eisto delle votazioni:
RESPINTA
(Voti favorevoli: 6.
Voti contrari: respingo=7, irrealistica=1, copiata= 0.)
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COMMENTI
| abitcis (27/03/2012 10:55:39) - però non diventa troppo macchinoso così?? |
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