Modifiche articoli 56 e 57 della Costituzione
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venti anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Short term loan interest
payday loans respondents was that simple.
| abitcis (10/04/2011 19:06:52) - come AlKogan! |
| Lorenzo (11/04/2011 18:48:27) - Approvo...Scusate Alkogan e Abitcis ma partiamo dalla riduzione del numero dei parlamentari...Qui tutti vogliamo meno spese, ora che c'è una prosta bisogna approvarla |
| abitcis (12/04/2011 00:21:42) - intendiamoci, ho approvato, però la riduzione non basta...era quello il senso per quanto mi riguarda! ;) |
| ilfiscoequo (13/04/2011 01:08:53) - anch'io approvo, anche se deve essere l'inizio di una riforma più completa |
| italiadeivalori (17/04/2011 01:55:00) - ottima. |
| uomoqualunque (18/06/2011 12:17:51) - |
Aggiungi il tuo commento
Funzionalità attiva solo per utenti registarti e loggati.