Abolizione sospensione condizionale della pena in caso di reiterazione reati.
La sospensione condizionale della pena è un istituto che il codice penale affronta negli artt. 163-168 del codice penale, secondo cui la persona la cui condanna non superi la pena corrispondente alla reclusione prevista dall'art. 163.
"Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un
tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135,
sia equivalente ad una pena privativa della liberta’ personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo’ ordinare
che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni
se la condanna e’ per delitto e di due anni se la condanna e’ per
contravvenzione."
quindi in caso di reato che preveda reclusione inferiore ai due anni(praticamente tutti i reati comuni, e di fatto quelli più "diffusi")la persona generalmente(praticamente SEMPRE) ha la sospensione della pena. nel caso di più reati nel giro di 5 anni, la pena della reclusione si somma man mano...una volta passati i 5 anni previsti la condizionale è azzerata e il conteggio riparte da capo.
Il mio ddl prevede le seguenti modifiche:
- le parole "per un tempo non superiore a due anni" vengono sostituite da "per un tempo non superiore a 6 mesi"
- le parole "il giudice puo’ ordinare
che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni" sono sostituite con le parole "il giudice puo’ ordinare
che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di quindici anni"
sono a disposizioni per spiegazioni data la criticità della legge. sarebbe bello poterne discutere e capirla bene prima di votare!!
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