Candidature alle elezioni
Art. 1. Qualunque consigliere comunale, provinciale, regionale che voglia candidarsi per un'altra istituzione deve presentare le dimissioni dalla carica di consigliere entro 60 giorni prima dalle elezioni.
Art. 2. Gli assessori comunali, provinciali e regionali non possono candidarsi per un'altra istituzione. Così come per il sindaco, presidente provinciale e regionale.
Art. 3. Qualsiasi parlamentare che voglia candidarsi per un'altra istituzione deve presentare le sue dimissioni dalla carica di parlamentare entro 60 giorni prima dalle elezioni.
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| maremosso74 (26/12/2010 21:54:20) - molto bene :) |
| BeaG (27/12/2010 11:12:25) - approvo |
| ilfiscoequo (27/12/2010 13:06:37) - Approvo |
| Stefano (29/12/2010 19:47:07) - Io eliminerei l'ineleggibilità per i consiglieri e assessori comunali per una più "semplice" incompatibilità. |
| italiadeivalori (30/12/2010 01:41:23) - Concordo! |
| eddy (01/01/2011 11:34:00) - Mi dispiace ma e copiata da una legge gia presente su questo sito! |
| Lorenzo (01/01/2011 14:52:29) - Potrei sapere da chi è stata pubblicata? |
| uomoqualunque (18/06/2011 12:22:27) - approvo |
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