provvedimenti per far fronte al sovraffollamento degli istituti di pena
Com'è noto, la situazione nelle carceri italiane è ormai divenuta insostenibile a causa dell'eccessivo sovraffollamento delle strutture penitenziarie disponibili. Infatti, a fronte di una capienza massima di 45.000 unità, il numero dei detenuti italiani è arrivato a quota 70.000: un numero addirittura superiore a quello registrato nel 2006, alla vigilia dell'approvazione dell'indulto.
Un paese democratico non può permettere che tale situazione continui. In uno stato di diritto, com'è il nostro, la dignità e i diritti inviolabili dell'uomo debbono essere garantiti a tutti, compresi quelli che si sono resi autori di reati; tra l'altro, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha recentemente condannato il nostro paese al pagamento di un risarcimento danni in favore di un ex detenuto per le pessime condizioni della sua detenzione, che è poi quella di tutti gli altri detenuti italiani; quindi è ragionevole attendersi in futuro molte altre condanne, con notevole dispendio di denaro pubblico e con grave nocumento per l'immagine internazionale del nostro paese.
La soluzione ideale del problema sarebbe quella di costruire nuovi istituti penitenziari, in modo tale da ampliare la capacità recettiva del nostro sistema carcerario. Ma ciò è possibile solo nel medio-lungo periodo, mentre la situazione richiede provvedimenti urgenti.
Nel 2006 la questione è stata affrontata con la concessione dell'indulto, ma ciò non si è rivelata una buona soluzione, perchè sono stati messi in libertà, senza alcun controllo trattamentale, pericolosi criminali che hanno commesso nuovi reati.
La mia proposta è quella di ricorrere alle misure alternative alla detenzione già previste dall'ordinamento penitenziario, secondo le seguenti modalità.

1) Ai condannati che debbono scontare una pena non superiore a 24 mesi di reclusione, anche come residuo di pena più elevata, è concessa la detenzione domiciliare, a condizione che negli ultimi tre anni non abbiano subito condanne definitive per il reato di evasione; in quest'ultimo caso, se il condannato presta il proprio consenso (necessario per aggirare i divieti legati al principio di irretroattività della pena) e se la pena da scontare non è superiore a 18 mesi, allo stesso può essere concessa la semidetenzione (regime che prevede che il detenuto trascorra nell'interno dell'istituto penitenziario le ore diurne, e comunque per un numero di ore non inferiore a 10 ore al giorno), con l'aggiunta dell'applicazione della misura di prevenzione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21.00 alle ore 7.00 di ciascun giorno.

2) Ai condannati che debbono scontare una pena non superiore a 12 mesi di reclusione è concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali.

3) i provvedimenti concessivi delle misure di cui ai punti 1) e 2) sono adottati con decreto dal direttore dell'istituto penitenziario presso il quale il condannato è detenuto, senza indulgio. Il provvedimento è notificato al procuratore generale presso la Corte di Appello competente per territorio, il quale, previo controllo di legittimità dello stesso, provvede entro dieci giorni dalla notifica, alla convalida. Il provvedimento del direttore dell'istituto penitenziario diviene esecutivo solo dopo la sua convalida da parte del procuratore generale, ovvero, se è trascorso il termine di 10 giorni di cui sopra senza che il procuratore generale emetta provvedimento di dinniego della convalida (silenzio assenso). Nei soli casi previsti dal punto 2) (concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali) il procuratore generale, qualora ritenga che sussistano gravi motivi specifici per cui non è opportuna la concessione dell'affidamento in prova ad un detenuto ritenuto pericoloso, col provvedimento di dinniego della convalida del decreto del direttore dell'istituto penitenziario provvede in via cautelativa a concedete la misure di cui al punto 1). Il provvedimento del procuratore generale è trasmesso senza indulgio al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio, il quale in camera di consiglio, sentito il difensore del detenuto, decide sulla fondatezza dell'opposizione del procuratore generale.

Questa legge, mira da un lato a liberare le strutture penitenziarie, ma nello stesso tempo a continuare il trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti, in modo che possa continuarsi l'attività di risocializzazione e, soprattutto, di prevenzione dei delitti.
La procedura di concessione dei provvedimenti di cui sopra è affidata ai direttori degli istituti penitenziari per evitare di ingolfare ulteriormente gli uffici giudiziari, ai quali è comunque riservato un controllo di legittimità successivo e, nei soli casi previsti dal punto 2) (concessione dell'affidamento in prova), anche un controllo di merito (cioè la possibilità di bloccare la concessione del'affidamento in prova per i soggetti più pericolosi).
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Autore: avvtoti
Voti totali ricevuti: 7
Termine delle votazioni: 19/09/2009 20:44:47

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Eisto delle votazioni: RESPINTA
(Voti favorevoli: 3. Voti contrari: respingo=4, irrealistica=0, copiata= 0.)



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COMMENTI

BeaG (10/09/2009 16:30:23) - I destinatari delle misure sono indicati solo in base alla durata della pena da scontare mentre dovrebbe esserci forse un meccanismo che discrimina più nel merito il tipo di reato (es. se civile o penale), se si tratta di reiterazione di un reato (in qs caso forse necessarie altre misure rispetto alle soluzione adottate, ecc.
 
BeaG (30/09/2009 11:46:21) - Anche se la votazione si è chiusa aspetatvo risposte da chi l'ha proposta... Grazie
 
avvtoti (18/10/2009 10:36:33) - Premesso che i reati sono solo penali (il reato civile non esiste), in effetti si potrebbero escludere dai benefici alcuni reati, cosi com'è avvenuto in occasione della concessione dell'indulto nel 2006. Non sono d’accordo, invece, a considerare la recidiva: la quasi totalità delle persone che sono in carcere c’è proprio perché è recidivo (diversamente avrebbe già goduto di qualche beneficio previsto dal codice penale), quindi considerare la recidiva significherebbe vanificare l’intervento.
 
speranzaefuturo (15/11/2009 11:46:44) - Una proposta molto interessante e di sicuro impatto immediato al contrario della costruzione di nuove carceri. Hai quantificato quanti carcerati potrebbero rientrarvi? Una nota: per gli stranieri non residenti potrebbe applicarsi la semidetenzione?
 
nikodb07 (15/11/2009 14:36:40) - Il problema sta ancora più a fondo secondo mè:
 
nikodb07 (15/11/2009 14:45:41) - Il problema sta ancora più a fondo secondo mè: un buon 30-40 % delle persone che sono in carcere, sono dei ragazzi come mè, in galera per 1-2 piante di marijuana considerate illegali. innanzitutto, nessuno dovrebbe finire in galera per 1-2 piante coltivate in casa. sopratutto perchè oggigiorno non ci finisce nemmeno chi commette omicidi, crimini violenti, chi corrompe, o chi è corrotto. Basta ragazzini in carcere per un pò di marijuana.
 
Banjo (19/01/2010 20:01:45) - Io sono un po' stanco di queste false pene e dell'idea che uno 'straniero' può farsi dell'Italia, cioè fare reati e non scontare pene. Per risolvere il sovraffollamento ci vogliono nuove strutture
 
italiadeivalori (11/09/2010 02:29:42) - buona proposta.
 
uomoqualunque (18/06/2011 12:48:49) -
 


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